Con sentenza n. 2648/2026 (Sez. II Civile, depositata il 6 febbraio 2026) la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità disciplinare di un notaio che aveva rogato un testamento pubblico alla presenza dell’amministratore di sostegno della testatrice.
La contestazione riguardava la violazione dell’art. 603 c.c. e dell’art. 54 del R.D. 1326/1914. La Corte d’Appello aveva già confermato la sanzione disciplinare; la Cassazione ha rigettato il ricorso del notaio.
Principio affermato
La Corte ribadisce il carattere strettamente personalissimo del testamento:
• il testamento è atto non delegabile né rappresentabile;
• la sua formazione deve avvenire in condizioni di piena libertà e spontaneità;
• la presenza dell’amministratore di sostegno durante la redazione dell’atto può integrare violazione del modello legale, in quanto potenzialmente idonea a incidere sulla libertà della volontà.
Implicazioni pratiche
La decisione:
• conferma la netta separazione tra amministrazione di sostegno e capacità testamentaria;
• rafforza il ruolo del notaio quale garante della legalità e della libertà della dichiarazione;
• impone particolare cautela nella redazione di testamenti da parte di soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno.
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